Benvenuti in Quaderni di Lettere di Massimo Capuozzo

Sono presenti in questo sito le mie lezioni di grammantologia nel corso degli anni collaudate sul campo. Per le parti riguardanti la Storia mi sono valso della collaborazione del Dott. Antonio Del Gaudio

sabato 20 ottobre 2012

Il concetto di Bene culturale. di Massimo Capuozzo

Il termine “Beni Culturali”, insieme con quello di “Patrimonio culturale”, è molto diffuso, usato spesso abusato. Probabilmente non tutti quelli che utilizzano questo termine sono in grado di fornire una definizione formale di questo termine.
Le principali leggi in materia di tutela, almeno fino al Testo Unico sui beni culturali del 1999, non hanno fornito una definizione esauriente di  tali termini; il problema è analogo a quello di un altro termine e cioè quello di “arte”.
In mancanza di una definizione formale di bene culturale, si può affermare di individuarlo in tutto quello che la società riconosce come tale: questo potrebbe pure essere accettato se non si creassero problemi di interpretazioni: accettando, infatti, la suddetta definizione, si fornirebbe un concetto mutevole con i tempi e la cultura (basti pensare a cosa è avvenuto nel tempo per quello di arte), quello che oggi sarebbe definito un bene culturale potrebbe non esserlo più domani solo perché è cambiata la cultura (o comunque la classe dominante che potrebbe detenere il monopolio delle espressioni culturali) oppure diventare degno di tutela.
In campo internazionale solo nel 1954, durante la Convenzione dell’Aja, il termine “patrimonio culturale” sostituì quello di “cose di interesse storico, artistico, archeologico e le bellezze ambientali” indicato nell’art. 1 della legge 1089 del 1° giugno del 1939 “Tutela delle cose di interesse artistico e storico”.
In Italia solo nel 1967 la dizione patrimonio culturale apparve per la prima volta in un atto ufficiale: a conclusione dei lavori della “Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e del paesaggio” meglio nota come “Commissione Franceschini”, nel documento conclusivo fu proposta per la prima volta la definizione di "patrimonio culturale" e quindi di bene culturale: “Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi come riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i Beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà”.
La Commissione proponeva inoltre una classificazione dei seguenti beni:
1.      beni archeologici “Si intendono per beni archeologici, ai fini della legge, indipendentemente dal loro pregio artistico, le cose immobili e mobili costituenti testimonianza storica di epoche, di civiltà, di centri od insediamenti la cui conoscenza si attua preminentemente attraverso scavi e rinvenimenti.
2.      beni artistici e storici “Sono beni culturali d' interesse artistico o storico le cose mobili o immobili di singolare pregio, rarità o rappresentatività, aventi relazione con la storia culturale dell'umanità.
3.      Beni ambientali “Si considerano beni culturali ambientali le zone corografiche costituenti paesaggi, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, e le zone delimitabili costituenti strutture insediative, urbane e non urbane, che, presentando particolare pregio per i loro valori di civiltà, devono essere conservate al godimento della collettività. Sono specificamente considerati beni ambientali i beni che presentino singolarità geologica, floro-faunistica, ecologica, di cultura agraria, di infrastrutturazione del territorio, e quelle strutture insediative, anche minori o isolate, che siano integrate con l'ambiente naturale in modo da formare un'unità rappresentativa.” 
4.      Beni archivistici “Sono oggetto di questo titolo le fonti documentarie dell'attività dei pubblici poteri sotto specie di documenti prodotti, ricevuti od acquisiti in svolgimento della loro attività; e altresì quelle della attività di ogni altro soggetto il cui notevole lavoro valore di testimonianza storica ne raccomandi la conservazione.
5.      Beni librari “Sono beni culturali di interesse librario: a) i volumi manoscritti di particolare importanza per antichità, valore paleografico, storico, letterario, scientifico, artistico; b) i documenti relativi alla produzione letteraria e delle altre opere dell'ingegno anche in ordine alle persone e all'ambiente, ivi compresi gli autografi, i carteggi, gli inediti, i lavori preparatori; c) gli incunaboli, i libri rari, i libri di pregio; d) le incisioni, le carte geografiche, i manifesti, il materiale filatelico, le fotografie ed ogni altra opera comunque ottenuta con mezzi grafici o meccanici che presenti particolare importanza ai fini della lettera a) nonché le loro raccolte di particolare rappresentatività; e) le legature di particolare pregio documentario o artistico;
6.      Centri storici urbani. “In particolare sono da considerare Centri storici urbani quelle strutture insediative urbane che costituiscono unità culturale o la parte originaria e autentica di insediamenti, e testimonino i caratteri di una viva cultura urbana.
La definizione proposta dalla Commissione Franceschini è dunque molto estensiva soprattutto nella parte che dice: “ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà può essere interpretata in modo estensivo, in quanto gran parte delle cose che ci circondano, sono in qualche modo testimonianza di civiltà”.
Lo stesso concetto di “testimonianza di civiltà” è stato ripreso nel D.L. 31 marzo 1998, n. 112 dove all’art. 148 è data la seguente definizione di beni culturali: “Si intendono "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà
Dall’espressione iniziale del 1939 “cose d’interesse storico, artistico e archeologico” si arriva quindi al concetto molto ampio di bene culturale, definizione che abbraccia tutto ciò che acquista significatività documentaria di civiltà quindi può essere accettata anche la seguente definizione, anch’essa in senso onnicomprensiva come le precedenti: si definisce Bene culturale “Tutto ciò che costituisce una  testimonianza, storicamente significativa, della civiltà  umana”.
Secondo questa definizione dunque un bene culturale non è solo, un quadro di Tiziano, ma anche un utensile artigianale non più in uso, in quanto questi costituisce una testimonianza storica di un certo periodo.
Quindi tutto è cultura: una penna stilo, una lattina di coca cola, una canzone, un libro, un radioricevitore, un costume tipico, una vanga, un paio di scarpe e pure i sacchetti di plastica che tanto abbelliscono il nostro paesaggio. Forse potrà sembrare esagerata l’affermazione che una lattina di coca cola sia un bene culturale, ma è proprio quello che sta avvenendo per alcune bottiglie di coca cola degli anni 40, le poche rimaste in circolazione sono oggetto di collezione ed è difficile pensare che non costituiscano una testimonianza storica del nostro secolo, lo stesso vale per i vecchi grammofoni o per le radio degli anni trenta; ecco quindi che dovrebbe venire il sospetto che le attuali lattine di coca cola possano diventare tra 50, 100, o forse più anni, testimonianza documentale del nostro tempo e quindi degni di tutela.
Ma se tutto è cultura, la tutela dei beni culturali è vista solo nell’ottica di tutelare quelle testimonianze della cultura che assumono rilevanza tale da essere meritevoli di tutela; ecco quindi la necessità di individuare dei criteri delimitativi che, all’interno dei beni culturali, individuino quelli tutelabili.
In Italia, fino al 1999 i criteri per delimitare i beni suscettibili di tutela erano dati principalmente dall’articolo 1 della legge 1089 del 1° giugno del 1939 “Tutela delle cose di interesse artistico e storico”.
Art. 1: Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b)   le cose di interesse numismatico; c)    i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.
Vi sono pure comprese le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Con l’avvento del Testo Unico sui beni culturali l’articolo è stato sostituito dall’art. 2 del T.U:
Articolo 1 - Oggetto della disciplina
I beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione.
Articolo 2 Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario
1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari.
2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.
4. Sono beni archivistici:
a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato.
b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.
5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).
6. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. 
Il legislatore però, tenendo conto di alcune considerazioni specifiche che la legge 1089 aveva definito per alcune categorie di beni ha voluto inserire il seguente articolo:
Articolo 3 – Categorie speciali di beni culturali.
1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'articolo 2, sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista
b) gli studi d'artista definiti nell'articolo 52;
c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a norma dell'articolo 53;
d) le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni
e) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
f) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.
Infine, il Testo Unico, rende in qualche modo omaggio alla definizione “estesa” di bene culturale, per questo ha inserito il seguente articolo:
Articolo 4 Nuove categorie di beni culturali.
1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà.
Articolo 10.
Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Articolo 11
Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela.
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
a. Gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all’articolo 50, comma 1;
b. gli studi d’artista, di cui all’articolo 51;
c. Le aree pubbliche di cui all’articolo 52;
d. Le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
e. le opere dell’architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all’articolo 37;
f. Le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all’articolo 65;
g. I mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
h. I beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all’articolo 65;
i. Le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all’articolo 50, comma 2.

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