Le principali leggi in materia di
tutela, almeno fino al Testo Unico sui beni culturali del 1999, non hanno
fornito una definizione esauriente di tali termini; il problema è analogo
a quello di un altro termine e cioè quello di “arte”.
In mancanza di una definizione
formale di bene culturale, si può affermare di individuarlo in tutto quello che
la società riconosce come tale: questo potrebbe pure essere accettato se non si
creassero problemi di interpretazioni: accettando, infatti, la suddetta
definizione, si fornirebbe un concetto mutevole con i tempi e la cultura (basti
pensare a cosa è avvenuto nel tempo per quello di arte), quello che oggi sarebbe
definito un bene culturale potrebbe non esserlo più domani solo perché è
cambiata la cultura (o comunque la classe dominante che potrebbe detenere il
monopolio delle espressioni culturali) oppure diventare degno di tutela.
In campo internazionale solo nel 1954,
durante la Convenzione dell’Aja, il termine “patrimonio culturale”
sostituì quello di “cose di interesse
storico, artistico, archeologico e le bellezze ambientali” indicato
nell’art. 1 della legge 1089 del 1° giugno del 1939 “Tutela delle cose di interesse artistico e storico”.
In Italia solo nel 1967 la
dizione patrimonio culturale apparve per la prima volta in un atto ufficiale: a
conclusione dei lavori della “Commissione
d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
archeologico e del paesaggio” meglio nota come “Commissione Franceschini”, nel documento conclusivo fu proposta per
la prima volta la definizione di "patrimonio
culturale" e quindi di bene culturale: “Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi
come riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i Beni
di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico,
archivistico e librario ed ogni altro bene che costituisca testimonianza
materiale avente valore di civiltà”.
La Commissione proponeva inoltre
una classificazione dei seguenti beni:
1.
beni archeologici “Si
intendono per beni archeologici, ai fini della legge, indipendentemente dal
loro pregio artistico, le cose immobili e mobili costituenti testimonianza
storica di epoche, di civiltà, di centri od insediamenti la cui conoscenza si
attua preminentemente attraverso scavi e rinvenimenti.”
2.
beni artistici e storici “Sono beni culturali d' interesse artistico o storico le cose mobili o
immobili di singolare pregio, rarità o rappresentatività, aventi relazione con
la storia culturale dell'umanità.”
3.
Beni ambientali “Si
considerano beni culturali ambientali le zone corografiche costituenti paesaggi,
naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, e le zone delimitabili costituenti
strutture insediative, urbane e non urbane, che, presentando particolare pregio
per i loro valori di civiltà, devono essere conservate al godimento della
collettività. Sono specificamente considerati beni ambientali i beni che
presentino singolarità geologica, floro-faunistica, ecologica, di cultura
agraria, di infrastrutturazione del territorio, e quelle strutture insediative,
anche minori o isolate, che siano integrate con l'ambiente naturale in modo da
formare un'unità rappresentativa.”
4.
Beni archivistici “Sono
oggetto di questo titolo le fonti documentarie dell'attività dei pubblici
poteri sotto specie di documenti prodotti, ricevuti od acquisiti in svolgimento
della loro attività; e altresì quelle della attività di ogni altro soggetto il
cui notevole lavoro valore di testimonianza storica ne raccomandi la
conservazione.”
5.
Beni librari “Sono
beni culturali di interesse librario: a) i volumi manoscritti di particolare
importanza per antichità, valore paleografico, storico, letterario,
scientifico, artistico; b) i documenti relativi alla produzione letteraria e
delle altre opere dell'ingegno anche in ordine alle persone e all'ambiente, ivi
compresi gli autografi, i carteggi, gli inediti, i lavori preparatori; c) gli incunaboli,
i libri rari, i libri di pregio; d) le incisioni, le carte geografiche, i
manifesti, il materiale filatelico, le fotografie ed ogni altra opera comunque
ottenuta con mezzi grafici o meccanici che presenti particolare importanza ai
fini della lettera a) nonché le loro raccolte di particolare rappresentatività;
e) le legature di particolare pregio documentario o artistico;”
6.
Centri storici urbani. “In particolare sono da considerare Centri storici urbani quelle
strutture insediative urbane che costituiscono unità culturale o la parte
originaria e autentica di insediamenti, e testimonino i caratteri di una viva
cultura urbana.”
La definizione proposta dalla Commissione Franceschini è dunque molto estensiva soprattutto nella parte che
dice: “ogni altro bene che
costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà può essere
interpretata in modo estensivo, in quanto gran parte delle cose che ci
circondano, sono in qualche modo testimonianza di civiltà”.
Lo stesso concetto di “testimonianza di civiltà” è stato
ripreso nel D.L. 31 marzo 1998, n. 112 dove all’art. 148 è data la seguente
definizione di beni culturali: “Si
intendono "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio
storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico,
archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente
valore di civiltà”
Dall’espressione iniziale del
1939 “cose d’interesse storico, artistico
e archeologico” si arriva quindi al concetto molto ampio di bene
culturale, definizione che abbraccia tutto ciò che acquista significatività
documentaria di civiltà quindi può essere accettata anche la seguente
definizione, anch’essa in senso onnicomprensiva come le precedenti: si
definisce Bene culturale “Tutto ciò che
costituisce una testimonianza, storicamente significativa, della civiltà
umana”.
Secondo questa definizione dunque
un bene culturale non è solo, un quadro di Tiziano, ma anche un utensile
artigianale non più in uso, in quanto questi costituisce una testimonianza
storica di un certo periodo.
Quindi tutto è cultura: una penna
stilo, una lattina di coca cola, una canzone, un libro, un radioricevitore, un
costume tipico, una vanga, un paio di scarpe e pure i sacchetti di plastica che
tanto abbelliscono il nostro paesaggio. Forse potrà sembrare esagerata
l’affermazione che una lattina di coca cola sia un bene culturale, ma è proprio
quello che sta avvenendo per alcune bottiglie di coca cola degli anni 40, le
poche rimaste in circolazione sono oggetto di collezione ed è difficile pensare
che non costituiscano una testimonianza storica del nostro secolo, lo stesso vale
per i vecchi grammofoni o per le radio degli anni trenta; ecco quindi che
dovrebbe venire il sospetto che le attuali lattine di coca cola possano
diventare tra 50, 100, o forse più anni, testimonianza documentale del nostro
tempo e quindi degni di tutela.
Ma se tutto è cultura, la tutela
dei beni culturali è vista solo nell’ottica di tutelare quelle testimonianze
della cultura che assumono rilevanza tale da essere meritevoli di tutela; ecco
quindi la necessità di individuare dei criteri delimitativi che, all’interno
dei beni culturali, individuino quelli tutelabili.
In Italia, fino al 1999 i criteri
per delimitare i beni suscettibili di tutela erano dati principalmente
dall’articolo 1 della legge 1089 del 1° giugno del 1939 “Tutela delle cose di interesse artistico e storico”.
Art. 1: Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili,
che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico,
compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le
primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico; c) i
manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli,
nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di
pregio.
Vi sono pure comprese le ville, i parchi e i giardini che abbiano
interesse artistico o storico.
Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di
autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Con l’avvento del Testo Unico sui
beni culturali l’articolo è stato sostituito dall’art. 2 del T.U:
Articolo 1 - Oggetto della disciplina
I beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico
nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione
dell'articolo 9 della Costituzione.
Articolo 2 Patrimonio storico,
artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario
1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico,
storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari.
2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le
primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli
incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità
e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di
rarità e di pregio artistico o storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c),
quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie
appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.
4. Sono beni archivistici:
a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato.
b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che
rivestono notevole interesse storico.
5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato
e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro
supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).
6. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del
comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga
ad oltre cinquanta anni.
Il legislatore però, tenendo conto di alcune considerazioni specifiche
che la legge 1089 aveva definito per alcune categorie di beni ha voluto
inserire il seguente articolo:
Articolo 3 – Categorie speciali
di beni culturali.
1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate
all'articolo 2, sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche
disposizioni di questo Titolo che li riguardano:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i
tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista
b) gli studi d'artista definiti nell'articolo 52;
c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e
ambientale, individuate a norma dell'articolo 53;
d) le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche,
audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché
le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la
cui produzione risalga ad oltre venticinque anni
e) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
f) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e
della tecnica aventi più di cinquanta anni.
Infine, il Testo Unico, rende in
qualche modo omaggio alla definizione “estesa”
di bene culturale, per questo ha inserito il seguente articolo:
Articolo 4 Nuove categorie di
beni culturali.
1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3
sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente
valore di civiltà.
Articolo 10.
Beni culturali
1. Sono beni culturali le cose
immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri
enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a
persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali:
a) le raccolte di musei,
pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni,
degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto
pubblico;
b) gli archivi e i singoli
documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
c) le raccolte librarie
delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici
territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.
3. Sono altresì beni
culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo
13:
a) le cose immobili e mobili
che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti
diversi da quelli indicati al comma 1;
b) gli archivi e i singoli
documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico
particolarmente importante;
c) le raccolte librarie,
appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e
mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente
importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della
letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze
dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o
religiose;
e) le collezioni o serie di
oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse
artistico o storico.
4. Sono comprese tra le cose
indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano
la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse
numismatico;
c) i manoscritti, gli
autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le
incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e
gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con
relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti
audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i
giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie,
strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse
storico od etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti
aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
l) le tipologie di
architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali
testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli
articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le
cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano
opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Articolo 11
Beni oggetto di specifiche
disposizioni di tutela.
1. Fatta salva l’applicazione
dell’articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni
culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:
a. Gli affreschi, gli stemmi, i
graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di
edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all’articolo 50, comma 1;
b. gli studi d’artista, di cui
all’articolo 51;
c. Le aree pubbliche di cui
all’articolo 52;
d. Le opere di pittura, di
scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d’arte di autore vivente o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65;
e. le opere dell’architettura
contemporanea di particolare valore artistico, di cui all’articolo 37;
f. Le fotografie, con relativi
negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di
sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore
o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque
anni, di cui all’articolo 65;
g. I mezzi di trasporto aventi
più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2;
h. I beni e gli strumenti di
interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta
anni, di cui all’articolo 65;
i. Le vestigia individuate dalla
vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima
guerra mondiale, di cui all’articolo 50, comma 2.
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